Linea Editoriale

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Il giornalismo è l’insieme delle attività e delle tecniche (redazione, pubblicazione, diffusione, ecc.) volte a diffondere e a commentare notizie tramite ogni mezzo di pubblicazione.

In Italia non esiste una definizione legale di giornalismo. L’unica definizione riconosciuta sia dall’Ordine dei giornalisti sia dalla FIEG è quella riportata nella legge istitutiva dell’Ordine.

All’articolo 1, in cui viene appurata la distinzione tra professionista e pubblicista, si afferma:

sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.

La Corte di Cassazione, in una sentenza, ha fornito una più ampia definizione di giornalismo:

per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e all’elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. Il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso… differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione.

(Cass. Civ., sezione lavoro, 20 febbraio 1995, n. 1827.)

Da tale definizione emerge come il pubblico sia un termine di riferimento fondamentale per la professione giornalistica: una notizia viene scritta affinché possa essere resa pubblica. I mezzi di informazione sono molteplici: dai giornali ai mezzi di comunicazione di massa elettronici, quali la radio, la televisione e la rete internet.

In senso lato, l’attività del giornalismo comprende – oltre a quella del giornalista e del fotoreporter – altre importanti figure professionali. Per esempio, sul versante del giornalismo televisivo e radiofonico, quelle del teleoperatore, del tecnico del suono e del montatore (vale a dire l’addetto al montaggio dei servizi giornalistici).

Secondo la giurisprudenza, il giornalista è tenuto ad assicurare ai cittadini un’informazione:

qualificata e caratterizzata da obiettività, imparzialità, completezza e correttezza; dal rispetto della dignità umana, dell’ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori nonché dal pluralismo delle fonti cui [i giornalisti] attingono conoscenze e notizie in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni, avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti

(Sentenza n. 112/1993 della Corte costituzionale.)

Libertà di stampa in Italia

Nel corso del tempo, e in particolare nella seconda metà del XX secolo, il giornalismo – e con esso la libertà di stampa – è stato al centro di importanti battaglie: il presupposto di partenza era – e tale viene ritenuto ancora – che un’editoria libera da ogni condizionamento possa garantire una società e un convivere civile migliori. Non a caso il giornalismo è stato definito il Quarto potere (dopo quelli legislativo, esecutivo e giudiziario), per l’importanza che da sempre riveste nella società civile e per i forti interessi che coinvolge.

Giornalismo e riservatezza

Il giornalista che, nell’espletamento della propria attività (che è, primariamente, la produzione di notizie) ritiene necessario diffondere dati attinenti alla sfera privata di un individuo, è tenuto a rispettare il Codice della privacy (decreto legislativo n. 196/2003), di cui è parte integrante il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali.

Il diritto alla riservatezza delle persone è controbilanciato dal diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico e alla libertà di espressione. Tali interessi contrapposti trovano equilibrio nella nozione di essenzialità dell’informazione: il giornalista può diffondere dati attinenti alla sfera privata di un individuo solo se tali informazioni sono indispensabili

in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti  (Codice deontologico, art. 6 comma 1).

Diversamente, il giornalista incorre:

  • nelle sanzioni disciplinari previste dall’Ordine (l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio professionale e, nei casi più gravi, la radiazione – legge n. 69/1963);
  • nei provvedimenti sanzionatori del Garante della privacy (obbligo di adeguamento del trattamento dei dati personali al Codice della privacy e al Codice deontologico).

In caso di mancato ravvedimento, scatta il reato di “inosservanza dei provvedimenti del Garante” (art. 170 d.lgs. 196/2003). In base a tale disposizione, il Garante può condannare il titolare del trattamento in ambito giornalistico (cioè l’editore) alla sanzione amministrativa della:

pubblicazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate, della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione (art. 164 bis Codice sulla privacy).

La legge istitutiva dell’Ordine impone al giornalista l’obbligo di tutelare la segretezza delle fonti:

[Giornalisti ed editori] sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse. 

(legge professionale n. 69/1963.)

La violazione del segreto comporta una sanzione disciplinare (articolo 48 della legge n. 69/1963).

I giornalisti italiani devono rifiutarsi di fornire i nomi delle persone dalle quali hanno avuto notizie di carattere fiduciario anche di fronte ai giudici. L’obbligo della segretezza della fonte può essere rimosso soltanto nel caso in cui la rivelazione della fonte si riveli indispensabile ai fini della prova del reato.

In questo caso il giudice (mai un pubblico ministero) ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni (articolo 200 del Codice di procedura penale). Solo il giornalista professionista ha la facoltà di opporre al giudice il segreto sulle proprie fonti. I pubblicisti e i praticanti, invece, sono sempre tenuti a rispondere ai giudici sul segreto professionale.

La nostra Politica:

la nostra Agenzia cercherà sempre di seguire quanto soprascritto in modo da offrire un’informazione completa e realistica, cercando di bilanciare nella maniera migliore possibile, gli interessi che servono all’Agenzia stessa per proseguire la propria attività (non attingendo a nessun fondo Statale), e l’informazione giusta e corretta, nel rispetto dei lettori in primis, clienti, ed in generale dei temi trattati.

E’ evidente che per poter essere sul mercato ogni giorno, si debbano chiudere accordi commerciali, i quali porteranno a promozioni che enfatizzeranno un prodotto o servizio, ma sempre se lo stesso non sia lesivo per gli utenti finali.

Di contro, continueremo a diffondere prodotti o servizi, di terzi, anche se non rientrano nella sfera commerciale, ma che, a nostro giudizio insindacabile, possano offrire un reale servizio ai lettori.

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